Art. 11.
(Norme previdenziali).

      1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
      2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza

 

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di specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
      3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.
      4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 41, sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei princìpi della presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi dell'articolo 14.
      5. Nel rispetto dell'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assistenza.